|
Norme di legge
Artt. 585, 697, 699, 704 c.p.
Art. 42 TULPS e artt.
45 e 80 Reg. TULPS
Art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110
Art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Caccia)
Dottrina
Terminologia
Il coltello è un utensile creato dall’uomo
per tagliare materiali non troppo duri mediante una lama fissata ad un
manico. Si distingue in ciò da quelle armi bianche studiate per
penetrare nel corpo umano, come il pugnale. La distinzione, dal punto di
vista tecnico, può in alcuni casi essere molto sfumata, tanto da aversi
strumenti con caratteristiche miste (coltelli-pugnale), ma la
destinazione primaria è in genere sufficientemente chiara e, sulla base
delle origini storiche dello strumento, del suo impiego in certi
ambienti culturali o etnici, delle sue caratteristiche tecniche, non è
difficile dire se ci si trova di fronte ad uno strumento, solo
occasionalmente atto ad offendere, oppure ad un’arma propria con
funzione primaria di ledere la persona.
Siccome il punto di contatto fra le due
categorie è dato proprio dal coltello e dal pugnale, è necessario
precisarne le rispettive caratteristiche e la terminologia di base.
Un coltello è composto da due parti
fondamentali: il manico od impugnatura e la lama.
La lama è generalmente una striscia di
acciaio piatta, con facce parallele o formanti un cuneo, che su di un
lato viene affilata in modo da creare il cosiddetto tagliente che può
essere liscio oppure a sega, ondulato, seghettato, ecc. In coltelli
sottili, in cui le due facce formano un angolo molto acuto, il tagliente
può mancare. L’estremità del tagliente è detta filo, che può mancare in
alcuni coltelli (ad es. da ostriche). Mediante l’affilatura si crea il
giusto angolo del tagliente, mediante l’arrotatura si crea e mantiene il
filo. Il lato opposto al tagliente si chiama dorso o costa della lama e
può essere piatto, arrotondato, seghettato, misto. La seghettatura non è
prevista per rendere lo strumento più lesivo ma per utilizzarlo come
seghetto o per il taglio di lamiere o di corde.
La lama può terminare in una punta,
rettilinea o ricurva verso l’alto od il basso, od essere più o meno
arrotondata oppure tronca. Anche la punta arrotondata o tronca può
essere, o meno, affilata. La punta che è affilata per un breve tratto
anche sulla costa in prossimità della punta stessa, dicesi falso filo.
Il filo inizia dalla punta e termina al
tallone, che è la parte più robusta della lama su cui si appoggiano i
fornimenti (elso, manico, ecc.)
Dopo il tallone inizia il codolo e cioè il
prolungamento della lama su cui viene montato il manico.
I pugnali si differenziano dai coltelli per
avere due taglienti e due fili e una punta a lancia, vale a dire
simmetrica su entrambi i lati. Talvolta la lunghezza di uno dei
taglienti occupa solo metà della lama che presenta quindi, su di un
lato, sia una costa che un tagliente.
A seconda del tipo di manico e di lama i
coltelli assumono varie denominazioni.
Distinzione fondamentale è quella tra
coltelli a lama fissa e coltelli con lama pieghevole o a serramanico o
da tasca.
Coltelli a lama fissa sono quelli in
cui la lama è rigidamente fissata in modo permanente all’impugnatura.
Rientrano in questa categoria i coltelli da cucina, i coltelli da
tavola, i coltelli da sopravvivenza (survival, anche noti come “tipo
Rambo” ), i coltelli da caccia e da pesca, ecc. Di regola i coltelli a
lama fissa vengono portati in un fodero per evitare che si rovini il
filo ed il pericolo di tagli accidentali.
In questa categoria possono trovarsi degli
strumenti di lavoro con le forme più strane come, ad esempio, i coltelli
per scuoiare e per conciatori di pelli (skinner) con lama semicircolare
e impugnatura posta ad angolo retto ad essa, così che la lama esce tra
due dita della mano che lo impugna. Alcuni sono poi stati modificati in
modo da avere una lama appuntita per servire solo quali strumenti di
offesa (coltelli a spinta).
Coltelli a lama pieghevole sono
quelli in cui la lama è mobile ed incernierata nell’impugnatura entro
cui può essere serrata (da ciò il nome “a serramanico”). La maggior
parte di essi sono muniti di un bloccaggio di sicurezza (dente o lamina
di arresto, ghiera girevole), che blocca la lama una volta aperta per
evitare che essa si pieghi durante l’uso e tranci le dita
dell’utilizzatore. Coltelli da tasca di modeste dimensioni vengono
chiamati temperini. Molti coltelli da tasca sono muniti di lame di
diversa lunghezza o di vari accessori (lima, seghetto, cacciavite,
punteruolo, ecc.).
In questa categoria dei coltelli pieghevoli
si debbono distinguere:
- coltelli allungabili;
- coltelli balisong,
- coltelli con apertura a scatto;
- coltelli a lama scorrevole o a gravità;
Coltelli allungabili sono dei
coltelli pieghevoli alquanto rari in cui la lama è più lunga del manico
così che quando il coltello è chiuso, ne sporge egualmente un tratto;
essi possono quindi essere usati, in qualche modo, anche se ripiegati.
Coltelli balisong o a farfalla sono
coltelli tipici delle Filippine in cui il manico è diviso per il lungo
in due metà entro cui si trova la lama come in un astuccio, incernierata
al tallone con esse. Aprendo le due metà e facendole ruotare di 180
gradi, la lama rimane libera e si forma il manico da impugnare. Trattasi
quindi di un normale coltello la cui destinazione o meno ad offendere
andrà stabilita in base alle caratteristiche della lama.
Coltelli ad apertura a scatto sono
coltelli in cui la lama, incernierata sul manico, viene aperta
automaticamente, con la pressione di un bottone di scatto, ad opera di
una molla. Di regola un meccanismo blocca poi la lama in posizione di
apertura.
E’ opportuno ricordare che per un equivoco
linguistico, avendo molti inteso che coltello a serramanico fosse quello
in cui la “lama si fissa (si serra) nel manico” alcuni dizionari e la
Cassazione in molte sentenze, hanno chiamato i coltelli a scatto
“coltelli a serramanico”, creando non poca confusione (mass.
5).
Coltelli a lama scorrevole sono
coltelli in cui la lama non è incernierata o fissata sul manico, ma
scorre all’interno di esso e ne esce per forza di gravità e perché
proiettata in avanti da una molla, fino ad essere bloccata in posizione
di apertura. Sono poco frequenti e più usati come arma che come
strumenti, in quanto la lama manca della necessaria stabilità per lavori
manuali.
Natura
giuridica
Per quanto concerne la qualificazione
giuridica dei coltelli, non vi è dubbio che per essi vale la regola
generale per cui ogni strumento, anche pericoloso, che ha una funzione
primaria diversa dall’offesa alla persona, deve essere qualificato come
strumento atto ad offendere. Questo è sempre stato l’orientamento della
giurisprudenza la quale ha fatto un’unica eccezione solo per i coltelli
a scatto e, di recente, prendendo un abbaglio, anche per i coltelli
pieghevoli con blocco della lama. In effetti, a voler essere del tutto
coerenti, l’indagine sulla natura o meno di arma dello strumento
andrebbe fatto caso per caso, ma ciò non è concretamente fattibile
stante l’opinabilità di molti concetti. Si consideri ad esempio quale
scarso significato pratico abbia la distinzione tra un pugnale e un
coltello da macellaio, entrambi affilatissimi, entrambi appuntiti,
entrambi studiati per essere ben maneggevoli, entrambi più che adatti
per uccidere, visto che per un corpo umano fa ben poca differenza che
una lama abbia un filo oppure due fili!
L’analisi della materia, sulla base della
pratica quotidiana e dei principi generali della legge, riscontrabili,
sia pure con molti sbandamenti, in giurisprudenza, consente di enucleare
il seguente principio generale: i coltelli sono da considerare sempre
strumenti atti ad offendere salvo che in concreto le loro
caratteristiche specifiche, e in particolare, quelle della lama,
dimostrino che essi non sono idonei ad alcun uso ragionevole diverso da
quello dell’offesa alla persona. Si presume quindi che un coltello sia
uno strumento, salvo che particolari caratteristiche lo facciano
identificare come arma propria.
Alla stregua di questo principio si possono
trarre le seguenti conclusioni in relazione ai dubbi più frequenti che
si riscontrano nella pratica:
- Coltelli a scatto, a scrocco, a
molletta (mass. 5-9).
La Cassazione è stata influenzata da due
pregiudizi: in primo luogo da quello risalente alla vecchia
giurisprudenza relativa al codice penale del 1889 che vietava le armi
insidiose e che ha continuato ad applicare come se la legge non fosse
mai stata cambiata; in secondo luogo dall’erronea convinzione che i
pugnali fossero necessariamente a lama fissa e che quindi ogni coltello
a lama fissa o fissata dovesse essere assimilabile ad un pugnale.
In effetti non è affatto vero il principio
affermato apoditticamente dalla Cassazione che i coltelli a scatto siano
sempre e necessariamente armi proprie. La Cassazione ha basato il suo
giudizio su quelli più diffusi, a forma di stiletto, che hanno la lama
con punta a lancia e con doppio filo i quali quindi, sono qualificabili
armi, non perché sono a scatto, come ha ritenuto la Cassazione, ma per
il ben più semplice motivo che sono dei pugnali pieghevoli veri e
propri. Un coltello a scatto con lama a punta arrotondata non potrebbe
essere mai considerato un’arma per il fatto che la sua funzione non
potrebbe essere altra che quella di un normale strumento da taglio e
l’apertura a scatto non potrebbe essere considerata altro che una
utilissima facilitazione per chi deve usarlo con una sola mano. Si pensi
ad esempio al potatore che deve aprire il coltello stando appollaiato su
di un albero o al marinaio che deve tagliare una cima in precarie
condizioni di equilibrio. Ciò è tanto vero che attualmente sono numerosi
i coltelli costruiti in maniera da poter essere aperti con una mano
sola. Del resto non pare proprio verosimile che la Cassazione
dichiarerebbe arma propria una taglierina da tappezziere congegnata in
modo da far uscire o rientrare la lama con un congegno automatico!
In troppe massime la Cassazione dimentica
che ai fini della distinzione non hanno alcun rilievo l’insidiosità
dello strumento o la sua pericolosità, ma esclusivamente la sua
destinazione primaria: un bisturi è certamente studiato per penetrare
nel corpo umano, è affilatissimo e pericoloso, ma è destinato ad un uso
lecito. Del resto proprio non si comprende perché dovrebbe essere più
pericoloso un coltello che si apre con una sola mano, rispetto ad un
coltello a lama fissa portato alla cintura o sotto l’ascella in un
fodero: entrambi, allo stesso identico modo, possono apparire
inaspettatamente nella mano dell’avversario.
Si segnala che con circolare
559C.7572.10179(17)1 il Ministero dell'Interno ha avvertito che i
coltelli a scatto sono da considerare armi proprie, con tutte le
conseguenze in ordine al loro regime giuridico.
- Coltelli pieghevoli con blocco della
lama
Le recenti sentenze della Cassazione che li
hanno dichiarati armi proprie sono il frutto di un vero e proprio
abbaglio tecnico. Il blocco della lama non è stato inventato per poter
utilizzare il coltello come arma, ma per essenziali ragioni di sicurezza
perché, come sa chiunque sia solito usare un coltello per lavori
manuali, è estremamente facile che la lama del coltello non bloccabile,
si ripieghi improvvisamente, a causa di una manovra sbagliata o di un
urto, tagliando le dita del malcapitato che lo sta usando. Si prenda ad
esempio il famoso coltello Opinel, tipico coltello del contadino
francese, che da sempre è munito di una ghiera girevole che consente di
bloccare la lama, di certo non per usi illeciti. La circostanza che in
questi ultimi anni siano sempre di più i coltelli muniti di blocco della
lama, è dovuta al fatto che le lame di oggi sono dotate sempre di un
filo da far invidia ai rasoi, così che una chiusura accidentale può
essere estremamente pericolosa, ed al fatto che sempre di più i coltelli
finiscono nelle mani di persone inesperte che non sono abituate a
maneggiarli tutti i giorni, come i contadini di una volta. Del resto,
anche in questo caso, non pare proprio verosimile che la Cassazione
dichiarerebbe arma propria una taglierina da tappezziere congegnata in
modo da bloccare la lama in apertura! Inoltre proprio non si comprende
perché vi dovrebbe essere diversità di trattamento tra chi porta un
coltello a lama fissa e chi porta lo stesso coltello che si apre e
diventa a lama fissa al momento del bisogno, visto che ciò che conta non
è l’insidiosità o la pericolosità, ma esclusivamente la naturale
destinazione d’uso.
- Coltelli da sopravvivenza, da caccia e
da pesca
Per i coltelli tipo “Rambo” si tratta in
genere di coltelli a lama fissa da caccia, di grosse dimensioni, con
punta ricurva e falso filo e, sovente con costa seghettata. Essi, a
parte l’aspetto un po’ impressionante (creato ad arte a fini
pubblicitari) sono solo dei normali coltelli da caccia e quindi non sono
assimilabili ad armi. Ovviamente non debbono avere un doppio filo, in
quanto in tal caso sarebbero dei pugnali veri e propri. La differenza
essenziale sta in questo: se la lama è affilata solo in punta in modo da
creare il falso filo si è di fronte ad un coltello; se la affilatura
investe non solo la punta ma anche parte della costa, si è di fronte ad
un pugnale con doppio filo; questo perché il falso filo è utile per
certe operazioni venatorie (sventramento e scuoiatura di animali),
mentre che il doppio filo è utile solo per infliggere colpi penetranti.
E’ vero che per un cacciatore che dovesse difendersi dall’assalto di una
fiera o per il pescatore che dovesse difendersi da un pescecane, un
pugnale sarebbe preferibile ad un coltello da caccia, ma non pare che il
legislatore abbia tenuto conto di queste sfumature.
È doveroso osservare che la distinzione tra
coltello è pugnale è un’invenzione esclusivamente italiana e che nessun
altro paese europeo mi risulta aver sentito la necessità di una tale
sottile distinzione, così come non ha sentito la necessità di
distinguere tra coltelli a lama pieghevole e coltelli a lama fissa..
- Coltelli balisong
La loro qualificazione, come per i coltelli
a scatto, dipende dal tipo di lama; se è una normale lama ad un solo
filo non vi è alcuna ragione per non considerarli degli strumenti; se
hanno lama di pugnale, dovranno essere considerati come tali.
- Coltelli da lancio (mass.
4)
In genere hanno lama a forma di foglia, con
doppio taglio, non hanno altra funzione che quella di offendere la
persona e quindi vanno classificati tra le armi proprie. Si deve fare
però una doverosa distinzione per i coltelli da lancio per artista di
varietà, costruiti con particolare cura e la cui destinazione è quella
di essere lanciati, ma di non colpire affatto chi si presta a fare da
spalla al lanciatore: essi sono chiaramente strumenti di lavoro;
analogamente vanno considerati solo strumenti sportivi i coltelli da
lancio con tagliente arrotondato, destinati ad essere lanciati contro un
bersaglio di legno in gare di abilità.
Coltelli a spinta “pushers”
sono formati da una lama, di solito corta e
a forma di foglia, munita di un manico perpendicolare ad essa e con
tallone sottile, così che, una volta impugnato, la lama sporge dal
pugno, tra il dito medio e il dito indice. Sono usabili esclusivamente
per offendere la persona.
Coltelli di libero porto
Ciò posto si pone il problema ulteriore se
tutti i coltelli siano da considerare strumenti ad offendere oppure se
ve ne siano alcun tipi che, per la struttura o per le modeste
dimensioni, debbano essere considerati inidonei ad offendere (mass.
11-14).
Il legislatore del 1940, nell’art. 80 del
Reg. al TULPS, aveva saggiamente escluso dal novero degli strumenti atti
ad offendere, liberalizzandoli ad ogni effetto:
a) i coltelli acuminati o con apice
tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza,
non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza
centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e
millimetri tre in più per ogni lama affiancata; (mass.
1, 2).
b) i coltelli e le forbici non acuminati o
con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro
centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.
In altre parole non era considerato idoneo
ad offendere la persona
- qualsiasi coltello con lama, fissa o
pieghevole di lunghezza inferiore a 4 centimetri (bisturi, temperino) (mass.
3);
- un coltello, a lama acuminata o con apice
tagliente, sia fissa che pieghevole, con lama non superiore a sei
centimetri, purché il manico non superi certe dimensioni (usuali
coltelli da tasca);
- un coltello con lama non acuminata o
apice non tagliente non superiore a 10 centimetri di lunghezza (roncolette,
coltelli da potatura).
La scelta del legislatore era ragionevole
perché al di sotto di un certo livello di lesività un coltello non si
distingue da un qualsiasi altro oggetto appuntito o tagliente (chiodo,
pezzo di vetro, ramo spinoso, ecc,.) e non vi è motivo di sottoporlo ad
un particolare regime giuridico.
La legge 110/1975, all’art. 4, nel dettare
nuove norme per il porto degli strumenti atti ad offendere, abrogava il
secondo comma dell’art. 42 del TULPS che vietava il porto di strumenti
ad offendere senza giustificato motivo. La Cassazione, dopo qualche
oscillazione, finiva per affermare che, abrogato tale comma, doveva
ritenersi abrogato anche l’art. 80 del Regolamento che ne chiariva il
contenuto. Decisione probabilmente corretta da un punto di vista
formale, ma che crea una lacuna difficilmente colmabile dall’interprete
e, quindi, una incertezza nel diritto non trascurabile.
Non si può infatti dimenticare che l’art.
80 era l’espressione di una precisa ratio: mentre per i normali
strumenti da lavoro o sportivi e facile individuare i tempi ed i modi
che ne rendono giustificabile il porto, ciò non è possibile per
temperini e coltelli da tasca i quali sono strumenti destinati a
molteplici impieghi e di quotidiana utilità; un coltello da tasca di
piccole dimensioni viene portato non per uno scopo preciso, ma perché
nel corso della giornata è strumento utile in una infinità di occasioni:
aprire un pacco, tagliare uno spago o un pezzo di nastro, tagliare del
pane, recidere un rametto, pulire le unghie, per non parlare di tutti
gli usi impropri in cui la lama del coltello viene usata come leva, come
cacciavite, come strumento universale per ogni piccola riparazione. Ciò
a maggior ragione per chi vive in campagna. Quindi non vi è dubbio che
in questo caso il giustificato motivo è insito nella stessa natura dello
strumento che, per la sua modestia offensiva nessuno si sogna di portare
a scopi lesivi (mass. 17-20).
Ciò vale a maggior ragione per i coltelli multiuso che, oltre ad una o
due lame, dispongono di altri attrezzi (seghetto, cavatappi, lima, ecc.)
i quali, da soli, rendono giustificato il porto dello strumento.
La soluzione potrebbe essere quella di
ritenere che nonostante l’abrogazione dell’art. 80 Reg. TULPS, il suo
contenuto continui a sopravvivere come regola interpretativa ragionevole
per strumenti il cui porto per giustificato motivo è implicito nella
loro stessa natura. Comunque non si potrà negare l’attenuante del fatto
lieve a chi porti uno di questi oggetti.
Come per ogni altro strumento atto ad
offendere, il giustificato motivo al porto in una certa situazione,
legittima anche al porto in previsione di essa e dopo che essa si è
verificata: il cacciatore, ad esempio, può partire da casa, in città con
il coltello da caccia alla cintura, può portarlo sul terreno di caccia
e, fino a che, alla sera, non rientra in casa è legittimato a portare il
coltello anche se si ferma a far quattro chiacchiere al bar dei
cacciatori (mass. 19).
Però nel momento in cui il cacciatore usasse il coltello per minacciare,
senza esimenti, un’altra persona, il porto diverrebbe ipso facto privo
di giustificazione e quindi punibile (tesi opinabile).
L’attenuante del fatto di lieve
entità
La giurisprudenza è stata a lungo
tormentata dai problemi connessi all’attenuante del fatto di lieve
entità prevista nel comma quarto dell’art. 4 L. 110/1975, ed in
particolare:
·
quando si debba ritenere sussistere l’attenuante del fatto lieve. La
Cassazione ha stabilito (mass.
21, 22) che si deve tener conto sia delle circostanze
oggettive (natura dell’oggetto, modalità del fatto) sia delle
circostanze soggettive (personalità del reo, sue motivazioni).
·
- se l’attenuante possa essere ritenuta solo in relazione ad oggetti in
senso stretto (tubi, catene, bulloni, ecc.) oppure anche in relazione a
strumenti e, tra questi ai coltelli. La risposta, fin dall’inizio, non
avrebbe potuto essere che in quest’ultimo senso poiché è proprio tra i
coltelli che ora si classificano quegli strumenti che l’art. 80 del Reg.
TULPS riconosceva essere privi di sufficiente capacità offensiva e che
quindi meritano l’applicazione dell’attenuante più di ogni altro oggetto
(mass. 27-28).
·
- se in caso di riconoscimento del fatto lieve la pena sia
necessariamente quella della sola ammenda oppure sia il giudice a
decidere se dare o meno anche l’arresto. Anche in questo caso la
risposta ovvia era che, a parte l’infelice espressione usata dal
legislatore (“può essere irrogata”), se il fatto era lieve, la pena
dell’ammenda era più che sufficiente (mass.
31).
·
- se il riconoscimento dell’attenuante implichi che il reato, punito con
la sola ammenda, si prescriva entro due anni. La giurisprudenza ormai
costante è in questo senso (mass.
29, 31).
·
- se il riconoscimento dell’attenuante e quindi l’applicabilità della
sola ammenda, comporti la possibilità di fare oblazione a norma
dell’art. 162 c.p. . La Cassazione si è orientata per la soluzione
negativa (mass. 25, 26).
La soluzione andrebbe rivista per il fatto che il legislatore ha da
tempo superato la distinzione tra aggravanti o attenuanti generiche e
quelle ad effetto speciale (art. 63 c. p.) ed appare quindi un inutile
formalismo giuridico il cavillare se in questo caso ci si trovi di
fronte ad una forma attenuata del reato base o ad un reato autonomo.
Pene
L’art. 4 L. 110/1975 punisce il porto di
coltello senza giustificato motivo con le pene dell’arresto da un mese
ad un anno e dell’ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Se il fatto è
lieve può essere irrogata la sola pena dell’ammenda.
La misura minima della pena a seguito di
rito alternativo è quella di gg. 14 di arresto e lire 45.000 di ammenda.
Solo lire 45.000 di ammenda se il fatto è lieve.
La pena può essere sostituita dalle
sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981.
Il porto di coltello in una riunione
pubblica è punito con l’arresto da due a 18 mesi e con l’ammenda da lire
200.000 a lire 800.000; la pena è raddoppiata se il coltello è usato al
fine di commettere reati. Pena minima con rito alternativo è quella di
gg. 27 di arresto e lire 90.000 di ammenda.
La Cass. (mass.
25), ha affermato che nel caso in cui il porto è
punibile solo con l’ammenda, trattandosi di fatto lieve, non è comunque
consentita l’oblazione a norma dell’art. 162 c.p. L’affermazione è molto
discutibile.
Giurisprudenza
1) Cass., VI, 24/06/1970, n. 0430.
Agli effetti dell’art. 80 R.D. 6 maggio 1940, n.635, che determina gli
strumenti da punta e da taglio atti ad offendere che non possono
portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 T.U. leggi di
P.S., per lama di coltello deve intendersi non solo la parte tagliente,
ma anche la parte non tagliente di raccordo al manico.
2) Cass., III, 26/06/1967, n. 0658.
Agli effetti della legge penale (art. 582, secondo comma, n 2 C.P.) sono
considerate armi tutti gli strumenti atti ad offendere che non possono
portarsi senza giustificato motivo, e quindi anche quelli destinati ad
uso domestico, i quali soltanto agli effetti del T.U. delle leggi di
P.S. non sono considerati armi. Il coltello da cucina, anche se la sua
destinazione principale non è quella di arrecare offesa, è sicuramente
uno strumento atto ad offendere e perché possa essere qualificato arma è
necessario considerare, ai sensi dell’art 80 reg. T.U. citato, non solo
la lunghezza della lama, ma anche quella del manico.
Massima superata per effetto dell’art. 4
L. 110/1975
3) Cass., V, 20/05/1982, n. 5112. Il
coltello chirurgico (bisturi) deve considerarsi arma impropria
trattandosi di strumento che, per la funzione cui è destinato e per la
struttura della lama, ha caratteristiche tali che lo rendono chiaramente
utilizzabile per l’offesa alla persona.
4) Cass., I, 19/10/1985, n. 9300. Il
“coltello da lancio” normalmente destinato ad uso sportivo (per il tiro
al bersaglio), quale strumento da punta e taglio atto, sia
occasionalmente, ad offendere, è qualificabile come arma impropria ai
fini di cui all’art. 4 comma secondo seconda parte della legge 18 aprile
1975 n. 110.
5) Cass. I, 14/07/93, n. 7011. Il
coltello a serramanico può essere inteso anche in senso più lato,
onnicomprensivo pure di quello a scatto, caratterizzato dalla
incorporazione della lama all’interno del manico; sicché, ove manchi la
speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della lama, il
coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel manico, ancorché
chiamato a serramanico, non è esclusivamente destinato all’offesa alla
persona, potendo normalmente essere impiegato negli usi più svariati,
come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se, occasionalmente,
può essere adoperato come arma, in tal senso impropria.
Massima sconclusionata in cui si cerca
di rimediare all’errore linguistico della Cassazione che per anni ha
chiamato i coltelli a scatto “coltelli a serramanico”. Un coltello a
serramanico è un coltello pieghevole e dal suo nome (o meglio dal nome a
lui attribuito in un verbale di denunzia) non è dato ricavare alcuna
conseguenza giuridica, il che è ovvio.
6) Cass., VI, 28/05/1969, n. Il
coltello a ‘molletta’ (cioè a scatto) ha le caratteristiche tipiche di
un pugnale e, pertanto, deve essere considerato arma ai fini dell’art.
699 C.P.
7) Cass., VI, 15/04/1975, n. 4143.
E’ punibile ai sensi dell’art. 699 C.P. il porto del tipo ‘molletta’,
poiché esso assume le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto.
Invero, agli effetti dell’art. 39 del T.U. legge di P.S., sono
considerate armi proprie, oltre tutte le armi da sparo, tutte le altre
la cui destinazione è l’offesa alla persona e l’art. 45 del regolamento
comprende espressamente fra gli strumenti da punta e taglio la cui
destinazione naturale è l’offesa alla persona i pugnali e gli stiletti,
per i quali non è ammessa licenza.
Cass., I, 16/02/1979, nr. 1757, La
cosiddetta ‘molletta’, cioè il coltello con apertura a scatto e la cui
lama, una volta spiegata, rimane fissa, assumendo in tal modo le
caratteristiche di un pugnale o stiletto ‑ rientra nella categoria delle
armi non da sparo per le quali non è consentito il porto in senso
assoluto.
Massima con motivazione errata in quanto
a nulla rileva che un coltello sia a lama fissa o pieghevole; che rileva
è il tipo di lama.
8) Cass., I, 29/10/1981, n. 9526. Il
coltello a ‘scrocco’, e cioè il coltello a serramanico con lama a
scatto, definito anche ‘molletta’ o a molla, deve considerarsi, agli
effetti della legge penale, secondo la definizione della legge n. 585,
secondo comma prima ipotesi C.P., ‘arma la cui destinazione naturale è
l’offesa alla persona’, in quanto, secondo i dati dell’esperienza tratti
dal contesto storico ‑ geografico in cui si vive, appare destinato a
tale uso e cioè ad aggredire ed offendere proprio per la fulmineità con
la quale può farsene scattare la lama.
Massima errata in quanto la rapidità di
apertura non alcun rilievo; un coltello a lama fissa si può utilizzare
ancora più rapidamente, ma non è un’arma!
9) Cass., II, 31/10/1981, n. 9691. Il
coltello a scatto, detto anche molletta, costituisce arma propria che
deve essere denunciata all’autorità di P.S.. L’omissione della denuncia
integra gli estremi del reato di cui all’art. 697 C.P.
10) Cass., I, 09/03/1981, n. 1967.
Il porto abusivo delle armi bianche proprie ‑ ossia di quelle a punta e
taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona ‑ è punito
ai sensi dell’art. 699 del C.P., mentre il porto ingiustificato, fuori
dalla propria abitazione e delle appartenenze di esse, delle armi
bianche improprie ‑ ossia di quelle la cui predetta destinazione sia
secondaria od occasionale ‑ e’ punito ai sensi dell’art. 4, commi
secondo e terzo, dalla legge n. 110 del 1975. (Nella specie si trattava
di un coltello a punta acuminata lungo complessivamente venti centimetri
a destinazione sportiva e portato senza giustificato motivo.
Giurisprudenza consolidata.
11) Cass., V, 20/03/1981, n. 2417. L’art. 4
della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce, abrogando il disposto
dell’art. 42 della legge di P.S., che senza giustificato motivo non
possano portarsi fuori della propria abitazione e della appartenenza di
essa, fra l’altro, anche ‘strumenti da punta e da taglio atti ad
offendere’. Non è perciò più necessario che un coltello per essere
considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era
richiesto dalla precedente normativa. Trattandosi di uno strumento da
punta o da taglio deve essere considerato alla luce della nuova legge
arma impropria, poiché è oggetto che, pur non avendo come destinazione
naturale l’offesa, è pur sempre idoneo a ledere e ad attentare
all’incolumità personale.
12) Cass., I, 17/03/1983, n. 2117.
La liceità del porto di coltello è condizionata alla lunghezza della
lama che non superi i sei centimetri ed è per questo necessario che il
manico non ecceda in lunghezza cm. 8 e in spessore cm. 9 per una sola
lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata. Ne consegue che,
venendo meno anche una sola di queste tre condizioni il porto rimane
illecito se non è giustificato il motivo.
13) Cass., I, 22/03/1986, n. 2356.
Poiché l’art. 4 della legge 18 aprile n. 110, abrogando il disposto
dell’art. 42 della legge di P.S., stabilisce che senza giustificato
motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o dalle
appartenenze di essa, tra i vari oggetti elencati anche “strumenti da
punta o da taglio atti ad offendere”, non è più necessario che il
coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni,
cosi’ come era richiesto nella precedente normativa.
14) Cass., II, 26/09/1984, n. 752.
Il coltello, in quanto strumento da punta o taglio atto ad offendere,
deve essere considerato arma impropria ai sensi della legge 18 aprile
1975 n. 110. Non è più necessario perché sia ritenuto arma che esso
presenti determinate dimensioni, come richiesto dalla precedente
normativa.
15) Cass., I, 14/11/1984, n. 9971. Il porto
abusivo delle armi proprie, cosiddette bianche, quale è il pugnale a
scatto, integra il reato previsto dall’art. 699, secondo comma C.P.,
cosi’ come modificato dall’art. 14 della legge n. 497 del 1974, mentre
il porto, senza giustificato motivo, delle armi improprie integra il
reato previsto dall’art. 4 secondo comma, della legge n. 110 del 1975.
Infatti, con la norma di cui all’art. 4 della legge n. 110 non si è
verificata alcuna equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, della
disciplina delle armi proprie, a quella delle armi improprie, anche
perché in essa normativa non si rinviene alcuna abrogazione dell’art.
699 C.P., e vengono fatte salve esplicitamente le disposizioni della
legge del 1974 che, all’art. 14, secondo comma, stabilisce un più severo
regime sanzionatorio per le contravvenzioni previste nel C.P. e
concernenti le armi, a meno che il fatto non integri le ipotesi previste
nell’art. 4, quarto e quinto comma, legge n. 110 del 1975 (porto di armi
in pubbliche riunioni).
Giurisprudenza consolidata.
16) Cass., I, 16/01/1986, n. 0442.
In tema di armi, la applicazione dell’attenuante della lieve entità va
operata senza distinguere tra gli oggetti atti ad offendere. Infatti, il
riferimento ad essi, contenuto nell’ultima parte del terzo comma
dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né
valore limitativi, ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose
‑ in esse compresi gli strumenti da punta e taglio ‑ indicate nel
precedente comma secondo le costituenti armi improprie, come un coltello
per la pesca subacquea, del quale è vietato il porto senza giustificato
motivo.
17) Cass., I, 18/01/96, n. 580. Il reato di
cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 sussiste soltanto allorché
sia, tra l’altro, provato che l’agente ha portato "senza giustificato
motivo" fuori della propria abitazione qualcuno degli oggetti elencati
nel detto articolo. E deve intendersi per motivo giustificativo del
porto quello determinato da particolari esigenze dell’agente
perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate
alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle
condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla
normale funzione dello oggetto. Ne consegue che il porto di coltello da
caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per
diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti
oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé,
allorquando si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi
possono essere utilmente usati.
18) Cass., VI, 22/12/1989, n. 17777.
Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dell’art. 4 legge 18
aprile 1975 n. 110, a meno che non venga dimostrato il giustificato
motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato,
deve sottostare all’onere della prova incombente sull’imputato.
Massima non condivisibile perché nella
maggior parte dei casi comporterebbe una probatio diabolica. Sono le
circostanze di fatto che debbono rendere credibile o verosimile la
dichiarazione dell’imputato circa il motivo per cui porta lo strumento
atto ad offendere e di più non si può richiedere. Se l’imputato, ad
esempio, viene fermato con un coltello nell’abitato e afferma che sta
recandosi in campagna, quale prova può mai fornire delle sue intenzioni?
Se egli è vestito da campagna ed è giorno, sarà credibile; se ha un
vestito da ballo ed è notte, non sarà credibile, ma di più non può
umanamente pretendersi.
19) Cass., I, 15/01/1987, n. 0254.
Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto
oggetto deve essere impiegato nell’uso suo proprio e rimane tale per
tutto il tempo di durata della attività e, quindi, all’assenza della
abitazione. Ne consegue che non risponde di reato di cui all’art. 4
legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un coltello
per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del
rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto
non costituisce reato.
Massima importante che chiarisce il
concetto di giustificato motivo.
20) Cass., I, 19/12/1985, n. 12244.
In tema di porto di armi improprie, il fine di suicidio non esclude
l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975 n.
110, dovendosi identificare il motivo giustificativo del porto di tali
armi soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del
portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e
correntemente seguite ed accettate (fattispecie relativa a porto
ingiustificato di coltello da cucina).
Massima errata e che fa ricordare
Fantozzi quando dice “ma come è umano lei!”. Non esistono infatti motivi
buoni e cattivi che il giudice debba valutare sotto un profilo morale,
ma solo motivi illeciti e motivi leciti; chi porta un coltello per
suicidarsi prova in modo indiscutibile che egli non intende usare l’arma
per motivi illeciti (aggressione, danneggiamento, bracconaggio) e quindi
il motivo è senza dubbio giustificato.
E’ preoccupante vedere come in tre gradi
di giudizio nessun giudice si sia posto il problema se un povero diavolo
in stato depressivo, sia da ritenere capace di intendere che egli sta
portando un coltello da cucina senza un buon motivo!
21) Cass., I, 22/02/1989, n. 2875.
Ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal
comma terzo dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto
non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere ma anche di
tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono
dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto
ingiustificato. Trattasi di giudizio rientrante nell’esclusiva
competenza del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità
qualora sia sorretto da adeguata e logica motivazione.
22) Cass. I, 24/12/96 n.11156. In materia
di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di
lieve entità previsto dal comma terzo dell’art. 4 della legge 18 aprile
1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello
strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e
della personalità del reo, che possono dare un particolare significato
al fatto obiettivo del porto ingiustificato.
23) Cass., 1, 17/02/96, n.1901. In tema di
reati concernenti le armi bianche, l’art. 699 cod. pen. si applica alle
armi bianche proprie, mentre l’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 si
applica agli oggetti atti ad offendere il cui porto non sia
giustificato. Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo ‑
con conseguente applicabilità dell’art. 699 cod. pen. ‑ un coltello che,
pur essendo semplicemente a serramanico senza essere munito di un
congegno di scatto, sia dotato di lama fissa e rimovibile solo mediante
l’azionamento di apposito meccanismo, in tal modo assumendo la
caratteristica propria di un pugnale o stiletto.
24) Cass. I, 25/05/96, n.5213. In
materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i
coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non
fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che
permettano l’irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando
manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest’ultimo
tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e
simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il
cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell’art. 4 legge
18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui
possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a seconda che si
tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.
Questa massima e quella che precede sono
sicuramente erronee perché hanno scambiato una misura di sicurezza,
universalmente usata nei coltelli, per un mezzo rivolto ad aumentarne la
pericolosità. Che un coltello, una volta aperto, diventi a lama fissa è
assolutamente irrilevante per il fatto che la legge considera comunque
strumenti e non armi tutti i coltelli a lama fissa.
25) Sez. 1, 25/05/96, n. 5214. In
materia di reati concernenti le armi, la contestazione della
contravvenzione di porto fuori della propria abitazione, senza
giustificato motivo, di un coltello atto ad offendere ‑ di cui all’art.
4, secondo e terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ‑ non
consente la procedura dell’oblazione, trattandosi di reato punito
congiuntamente con pena detentiva dell’arresto e pecuniaria dell’ammenda
nell’ipotesi tipica (o di base); a nulla rileva, al riguardo,
l’eventuale richiamo nello stesso capo d’imputazione della circostanza
della lieve entità ai sensi dell’art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n.
895, cui ‑ trattandosi di elemento non integrante il nucleo costitutivo
della contravvenzione ‑ non può annettersi rilevanza alcuna ai fini
dell’accessibilità all’oblazione prevista dall’art. 162 cod. pen. che si
riferisce direttamente alle contravvenzioni per le quali la legge, e non
la valutazione del giudice, stabilisca la sola pena dell’ammenda, con
evidente riferimento alla figura normativa tipica.
Massima errata perché ritiene
applicabile alle armi non da sparo l’attenuante di cui all’art. 5 L.
895/1967! Ricalca comunque la successiva.
26) Cass., I, 19/09/96 n. 8530. Nella
contravvenzione prevista dall’art. 4, commi secondo e terzo, della legge
18 aprile 1975 n. 110, l’ipotesi di lieve entità - sanzionata con la
sola pena pecuniaria - costituisce circostanza attenuante del
reato-base, punito con pena congiunta, e non figura autonoma di reato.
Ne consegue che è inammissibile l’oblazione per la pena solo pecuniaria
applicabile dal giudice in concreto per i casi ritenuti di lieve entità.
27) Cass., I, 06/03/97 n. 510. In
materia di legislazione sulle armi, l’attenuante della lieve entità,
prevista dall’art. 4, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110,
può trovare applicazione con riguardo a tutti gli oggetti atti ad
offendere indicati nel precedente comma secondo, ivi compresi gli
strumenti da punta e da taglio in quanto non costituenti arma propria
(nella specie trattavasi di coltello a serramanico non a scatto).
La questione di che cosa si intenda per
“oggetti” al fine dell’attenuante del fatto di lieve entità, ha
sollevato un feroce, e poco edificante, contrasto all’interno della
stessa prima sezione della Cassazione con decine di sentenze
contrastanti. Attualmente appare prevalente la tesi sopra esposta
secondo cui per oggetto si deve intendere ogni strumento atto ad
offendere, anche se da punta o da taglio, ragione per cui l’applicazione
dell’attenuante rimane esclusa solo per le armi proprie. Questa appare
la soluzione più ragionevole per il fatto che il titolo dell’articolo 4
contrappone le armi ai soli oggetti e non anche agli strumenti e per il
fatto che il secondo comma dell’art. 4 accomuna in un unico regime cose,
oggetti, strumenti contundenti o da punta o da taglio, senza che sia
possibile operare alcuna ragionevole distinzione.
28) Cass., I, 21/02/97, n. 1664. In tema di
armi, l’applicazione dell’attenuante della lieve entità va operata senza
distinguere tra gli oggetti atti ad offendere: infatti il riferimento ad
essi, contenuto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 4 della
legge 18 aprile 1975 n. 110, non ha né significato né valore limitativo,
ma rilevanza generica e si riferisce a tutte le cose - in esse compresi
gli strumenti da punta e taglio - indicate nel precedente comma secondo
e costituenti armi improprie, come un coltello per la pesca subacquea,
del quale è vietato il porto senza giustificato motivo.
29) Cass., I, 26/04/97 n. 2336. Il
reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, qualora sia
stata concessa l’attenuante del fatto di lieve entità, è punito con la
sola pena dell’ammenda, e pertanto si prescrive in due anni -
prolungabili della metà nell’ipotesi di cui all’art. 160 cod. pen. - a
nulla rilevando che nell’ipotesi tipica sia punito con la pena congiunta
dell’arresto e dell’ammenda.
Giurisprudenza che dopo qualche
contrasto appare ormai prevalente.
30) Cass., I, 03/02/97 n. 750. Il reato di
porto di oggetto atto ad offendere, previsto dall’art. 4 della legge n.
110 del 1975, qualora sia stata ritenuta dal giudice l’ipotesi di lieve
entità con la conseguente irrogazione della sola pena pecuniaria, si
prescrive in due anni. (Contra Cass., I, 9 gennaio 1997).
Anche in questo caso permane un fiero
contrasto all’interno della stessa prima sezione.
31) Cass., I, 17/12/96 n. 1332. Il
riconoscimento della lieve entità del fatto, nel caso di porto
ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4, comma
terzo, ultima parte, della legge 18 aprile 1975 n. 110, comporta
necessariamente l’applicazione della sola pena dell’ammenda, non
rilevando in contrario che nella formulazione della norma in questione
sia stata adoperata l’espressione "può"; e ciò in quanto, diversamente
opinando, sfuggirebbe la stessa ragion d’essere dell’attenuante in
parola, da ritenersi prevista dal legislatore proprio per i casi in cui
l’applicazione congiunta dell’arresto e dell’ammenda, pur nella misura
minima possibile, sarebbe risultata sproporzionata per eccesso rispetto
alla infima gravita’ del fatto. Ne consegue che, verificandosi l’ipotesi
sopraindicata, il termine prescrizionale del reato, ai sensi dell’art.
157, comma primo, n. 6, e comma secondo, cod. pen., viene ad essere
quello di due anni previsto per le contravvenzioni punibili con la sola
ammenda.
Giurisprudenza praticamente costante.
Considerazioni finali
I coltelli (tutti, di qualsiasi misura)
possono essere portati per "giustificato motivo".
Il cacciatore è, per legge, in situazione
di giustificato motivo dal momento in cui parte da casa a quando vi
ritorna. Però non può salire in corriere o in treno con un fiero
coltello alla cintura! Meglio se lo tiene nel sacco da montagna o
nascosto.
In tutti gli altri casi bisogna trovarsi in
una situazione in cui sia dimostrabile che si è portato o si sta
portando il coltello per uno scopo preciso: cercatore di funghi per
tagliare i funghi, escursionista o campeggiatore per le necessità di
campagna, artigiano per lavori attinenti al suo mestiere, ecc.
Non è considerato valido il motivo
generico: “perché lo uso per fare la punta alla matita e per pulirmi le
unghie!”
Non è valido il motivo di difesa perché la
legge vuole proprio evitare che si porti il coltello per bucare la pelle
altrui.
Si può sempre trasportare il coltello
impacchettato (anche se si può ferire una persona senza aprire il
pacchetto!).
Chi porta il coltello è meglio quindi che
abbia una scusa sempre bell'e pronta del tipo: vado nel giardino del mio
amico a tagliare un ramo!
Il testo ci è stato gentilmente fornito
dal Giurista
Dott. Edoardo Mori
visitate il suo sito a
http://www.earmi.it
|